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Strutture Associate

Fondo integrativo del S.S.N.

ANAGRAFE AIOC-FISSN DEI SOCI PROMOTORI (STRUTTURE) AUTORIZZATE ED ACCREDITATE:

Verifica e Riconoscimento della AIOC-FISSN sul possesso dei Requisiti Strutturali Tecnologici Organizzativi e dei requisiti per l’accreditamento non Istituzionale “tra Pari” in aderenza agli artt. 7,8,9,10,13,17,20,22,23 della L.R.Marche 30 settembre 2016, n. 21 e artt. 1 e 8 bis del D.Lgs n. 502/1992 ss.mm.ii..

Pagina momentaneamente sospesa in attesa di chiarimenti nella soggetta materia e, financo, sulle conseguenze derivanti della validità delle coperture assicurative sulle prestazioni di chirurgia orale erogate presso strutture pubbliche e private allorquando si acclara la mancanza dei requisiti minimi normati dalla legislazione nazionale vigente.

Come noto, l’AIOC-FISSN, ha sollevato presso le opportune Sedi alcune perplessità in ordine degli esiti delle cure erogate dai “prestatori di assistenza sanitaria” dicasi Studi, Ambulatori, Poliambulatori, etc. pubblici e privati che, attraverso accordi contrattuali con l’Ente Gestore/Garante operano (o meglio dovrebbero operare), in nome, per conto e a carico del SSN e F.I.S.S.Nazionali e Comunitari, subordinatamente sulla conformità agli standard minimi nazionali e ai requisiti ulteriori regionali di qualificazione, nonché agli orientamenti di qualità e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, di cui all’art. 35 che statuisce la protezione della salute:“ Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”.

Nel caso di specie, a livello nazionale, i requisiti per l’erogazione di prestazioni LEA e prestazioni per i FISSN, sono normate dal D.Lgs n. 502/1992 ss.mm.ii., dal DPR 14 gennaio 1997, dall’allegato al D.M. del 31 luglio 2006 (classe delle specializzazioni in odontoiatria), dall’appendice 2 del D.M. n. 70 del 2015 (requisiti per attività di chirurgia odontoiatrica) e, nel caso che ci occupa, dal D.P.M. del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA). L’allegato 4 del citato decreto indica nel nomenclatore il codice di tutte le prestazioni rientranti nei LEA, più o meno complesse, della Branca “odontostomatologia” (Odontoiatria, Chirurgia orale, Ortodonzia) con l’unica eccezione del codice 25.1, con nota H (asportazione o demolizione di lesione o tessuto della lingua), che indica che la prestazione deve essere eseguita in ambulatori protetti, ovvero in ambulatori situati presso strutture ospedaliere. Per cui per le rimanenti prestazioni di chirurgia orale il riferimento normativo nazionale dei requisiti minimi è previsto nel DM n. 70/2015. PUNTO.

Per quanto sopra, in attuazione della direttiva 2011/24/UE, (diritti dei pazienti/assicurati relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) e, per converso, anche per gli assicurati del SSN/R. l’AIOC-FISSN ritiene come illogica la differenziata regolamentazione dei requisiti strutturali tecnologici organizzativi richiesti ai vari “prestatori di assistenza sanitaria”, cosi come posto in essere con decreto n. 69 del 15.6.2020 dal Dirigente della P.F. Accreditamenti della Regione Marche, laddove ha approvato il manuale operativo relativo ai requisiti di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’ art. 7 della L.R. 21/2016. In tal senso ricordiamo, per chiunque ne abbia interesse, che l’art. 4 del DPR 14 gennaio 1997 definisce la distinzione dei “prestatori di assistenza sanitaria” solo ed esclusivamente sulla base delle prestazioni erogate e prevede espressamente che le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai L.E.A., quindi non è assolutamente previsto, in nessun caso, un trattamento di maggior “favore”. Per i suesposti motivi, a tutela nei nostri associati e della salute pubblica, abbiamo ritenuto di approfondire nelle opportune Sedi tutte le nostre perplessità.

In data 13 Agosto 2021 con Decreto n. 70 Il Dirigente della P.F. Accreditamenti, visto l’esigenza di migliorare alcune delle evidenze operative descritte nel suddetto documento al fine di una corretta applicazione dei requisiti di cui alla dgr 1571/2019” ha approvato la revisione del manuale operativo relativo ai requisiti di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale,gli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B) , allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale”